Il Palio 2003 – I capitoli di Federico d’Aragona del 1487

                  I CAPITOLI DI FEDERICO D’ARAGONA,  PRINCIPE  DI  SQUILLACE

    I Comuni o Universitates che al tempo di Federico d’Aragona facevano parte  del Principato di Squillace, in quanto soggetti alla giurisdizione di quel principe, sono, oltre Squillace naturalmente: Borgia, San Floro, Maida, Girifalco, Amaroni, S. Elia ( Vallefiorita ), Palermiti, Centrache, Olivadi, Petrizzi, Cenadi, SanVito sullo Jonio, Chiaravalle Centrale  Cardinale, Argusto, Gagliato, Soverato, Satriano, Davoli, S. Sostene e Stalettì; inoltre Montauro, Gasperina e Montepaone, che  sottostavano al governo della Certosa di Santo Stefano del Bosco, erano tenuti ad osservare, per taluni aspetti gli ordinamenti dello Stato di Squillace.

Notevoli erano i vantaggi per le Universitates  appartenenti al regio demanio, in quanto potevano amministrarsi con   speciali regolamenti o statuti che, essendo di emanazione regale, erano sottoposte  per la sola amministrazione della giustizia sub tutela regis, mentre  ottemperavano alla vita economica ed amministrativa con regolamenti speciali e locali; inoltre gli Statuti non venivano certo stravolti  dal feudatario, così come avveniva nelle città infeudate .
Lo Stato di Squillace chiede ed ottiene la demanialità regia per lungo tempo, godendo in tal modo di ” Capitoli, Grazie, Privilegi, Immunità “ che furono elargite dal re,  alle Università ricadenti nella sua giurisdizione, per un lungo periodo.
Il Principe di Squillace Federico d’Aragona, successivamente  Re del Regno di Napoli, concesse il 22 settembre 1486 le “Instructiones  e Ordinationes”  ai “ 
soi sudditi vassalli”.  I Capitoli vengono concessi il 30 settembre dello stesso anno e ripetuti poi negli anni 1487, rispettivamente nel mese di giugno e settembre.
I documenti che pubblichiamo sono stati  raccolti da Padre Giuseppe Lottelli, domenicano di Squillace, nel manoscritto “ Squillacij Redivivi” ,  pubblicati per la prima volta da Guido Rhodio in“ Vivarium  Scyllacense “, bollettino dell’ Istituto di Studi su Cassiodoro ed sul  Medioevo in Calabria. La trascrizione di questi importanti documenti  li ha salvati dal  rogo, provocato dai tedeschi nel 1943 , che  bruciò gran parte dei registri aragonesi conservati nell’Archivio di Stato di Napoli. 

Agazio Mellace 


1487, giugno 6 da Napoli

ALIA CAPITULA Federici de Aragonia Principis Squillacij

GRATIE, & DOMANDE, quali per l’Università, & homini de la nobile Cità de Squillace all’ Ill.o, e Serenissimo Principe de Squillace, &c. se recercano, che per sua solita clemenza, & benignità se digni concedere ad ipsa Cità, & homini de epsa per servitio, & Stato de S.I.S., & commodo, & pacifico vivere de dicta Cità, & suo Principato, & districto.

1 – Item supplica epsa Un.tà ut s.a che V.I.S. si degni concedere a questa Cità, & Principatu, che li Officiali, quali per tempo sò e saranno in dicta Cità czioé Capitaneo, Iudice, e Mastrodacti non debbiano essere più de un anno, & passato dicto anno debbiano stare al Sindicatu secundo la dispositione de la raggione. Et che per tre anni sequenti non possano essere Officiali in dicta Cita, & quello che non stesse ad Sindacato non pocza essere Officiale per nullo tempo.

     Placet Ill.mo D.no Principi.

1 – Item supplica la dicta Un.tà ut s.a atteso per privilegio de la Maestà del S. Ré epsa Cità ha franco uno dy la semana, czioé lo vennerdi in lo quale dy omne foresteri è franco secundo in ipso privilegio se contene, & in la confirmatione de li privileggij V.I.S. fece à detta Cita, forcze per errore di scritture dice, che siano franchi li Citatini in tal dij, del che epsa Un.tà ne pate non poco interesse, attendo li dicti Citatini, omne di sù franchi, & foresteri non cendeviene niuno. Che V.I.S. voglia concedere tale franchizia a li forasteri sincome era di prima dopo la concessione facta per la Maestà de S. Ré.

     Placet prefato D.no, quod dicti advenoe dicto die sint franchi.

 3 – Item supplica dieta Un.tà ut supra attencto V.I.S. ordino, che in lo Parlamento se havesse da fare in dieta Cità per li soi bisogni l’ossero per omne volta chiamati per Noria, che bisogneriano essere per omne volta con li Sindaci, e Mastroiurato quarantacinque homini, e che quelli, che so una volta non poczano essere un’altra; elche non è possibile pozza havere effecto perla penuria de li homini de epsa Cita. Che V.I.S. voglia reducere, & ordinare, che tale parlamento se possa fare con numero de vinti homini, due parti del Populo, e una de li Gentilomini, & questo per potersi più facilmente spedire le facende de la Università, attencto la morte ha levato la maggior parte de li homini di questa Cità.

Placet prafacto D.no quod in dicto parlamento interveniant tantum numero duo homines pro  qualibet Noria.

 4 – Item supplica epsa Un.tà ut supra, attencto li Baglivi, Sindici, & Mastridacti, quali haveno bestiame soleno fare dampni a le posessione de altri, e per causa che haveno tale Officio non se ponno costringere per li dampni dati. Li quali Baglivi, Iudici, & Mastridacti stieno ad Sindicato omne anno, come se soleno sindicare lo Capitaneo, & altri officiali, el quale sindacato è stato ancho concesso ad epsa Un.tà per la Maestà del S. Ré.

Placet proefato D.no.

 5 – Item supplica V.I.S., che nullo Citatino o habitatore de la Cita de Catanzaro o di Tabema pocza essere Mastrodacti, ne Iudice, o Officiale de dicta Cità de Squillaci perpiù rispetti, & cause potissime, & etiam atteso lloro haveno ottenuto lo simile contra li homini di questa prefata Cità.

Placet proefato Domino.

 6 – Item supplica dieta Un.tà, che per V.I.S. fò passato uno capitulo, quale è nel privileggio concesso per V.I.S. che de la Vigne, lavori, & lochi alberati, chiusi, che quanti dampni se facessero in li sopradicti lochi che se pagassero quindici carlini, & che V.I.S. nnanzi dicto privilegio fece certe instructioni a li Tesoreri, & Herarij, & anco Baglivi di V.I.S., che de omne dampno dato pagassero quindici carlini in preiuditio de dicto privileggio. Imperò dicta Un.tà supplica V.I.S. se degni comandare a dicti Tesoreri, Herarij, & Baglivi presenti, & successive futuri; che de omne altro dampno, che li supradicti debbano pagare tarì doe, como è solito, & consueto.

Placet prcefato D.no, quod observetur privilegium concessum dictoe Uni-versitatis, secundum seriem, e tenorem illius.

 FEDERICUS.

 Expedita fuerunt proesentia Capitula per I.D.P. Squillacij, Neapoli die VI Iunij MCCCCLXXXVII.

D.nus Princeps mandavit mihi Bartholomeo Costabili.

Joannes Thomasius de Ianuarijs.

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